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Statuto

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Art. 1 - Denominazione
È costituita una Fondazione sotto la denominazione "Istituto per la storia dell’Azione cattolica e del movimento cattolico in Italia Paolo VI" nel proseguio del presente statuto indicato semplicemente come “Istituto”.

Art. 2 - Sede
La sede dell’Istituto è in Roma, via della Conciliazione n. 1.
Il Comitato direttivo ha facoltà di istituire sedi secondarie in Italia e all’estero.
Art. 3 - Durata
La durata dell’Istituto è a tempo indeterminato.
L’Istituto potrà essere sciolto in qualsiasi momento dal Comitato direttivo che, con apposita delibera, ne determina le modalità come stabilito al successivo art. 19.
Art. 4 - Oggetto
L’Istituto non ha fini di lucro ed ha per scopo istituzionale lo studio del Movimento cattolico e dell’Azione cattolica in Italia.
Per il raggiungimento di tale scopo, l’Istituto si propone di:
a. raccogliere, ordinare e conservare pubblicazioni, testimonianze e documenti relativi alla storia del Movimento cattolico e dell’Azione cattolica;
b. diffondere presso privati, enti ed organizzazioni in possesso di materiale documentario utile agli studi inerenti lo scopo istituzionale dell’Istituto, la consapevolezza della necessità che tale materiale non venga disperso, ma, anzi, accuratamente conservato e, ove possibile, ceduto all’Istituto o ad altre istituzioni con analoghe finalità per essere accuratamente conservato e, secondo le più opportune modalità, messo a disposizione di studiosi e ricercatori;
c. promuovere a livello locale, nazionale o internazionale ricerche, studi, conferenze, dibattiti, seminari di studio, convegni sulla storia del movimento cattolico e dell’Azione cattolica;
d. diffondere, in Italia e all’estero, la conoscenza della storia politico-religiosa dell’Italia moderna e contemporanea, con particolare riferimento ai risultati delle attività di cui alla precedente lettera c.;
e. stabilire contatti con altri istituti, italiani ed esteri, aventi analoghe finalità, allo scopo di dar vita ad iniziative culturali coordinate.
Per la diffusione di quanto prodotto con la propria attività, l’Istituto potrà avvalersi anche della rivista “Orientamenti sociali”, in un rapporto di vicendevole collaborazione con l’"Istituto dell’Azione cattolica italiana per lo studio dei problemi sociali e politici Vittorio Bachelet".
Art. 5 - Patrimonio
Il patrimonio dell’Istituto è pari a lire 100.000.000 (cento milioni).
È incrementato da sovvenzioni, contributi e finanziamenti di privati ed Enti, così come da contributi dello Stato.
Per l’espletamento degli scopi statutari, l’Azione cattolica italiana destina all’Istituto, ora come in futuro, l’utilizzazione della biblioteca, dell’emeroteca, dell’archivio storico e del centro di documentazione dell’ICAS (Istituto cattolico di Attività sociale).
Art. 6 - Organismi dell’Istituto
Sono organismi dell’Istituto:
a. il Comitato direttivo;
b. il Presidente del Comitato direttivo (Presidente dell’Istituto);
c. il Vicepresidente del Comitato direttivo;
d. il Consiglio scientifico;
e. il Presidente del Consiglio scientifico;
f. il Comitato esecutivo;
g. il Direttore del Comitato esecutivo (Direttore dell’Istituto);
h. il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 7 - Comitato direttivo
Il Comitato direttivo è costituito da undici membri, e precisamente:
dagli otto membri effettivi che compongono la Presidenza nazionale dell’Azione cattolica italiana;
dal Presidente nazionale del MEIC (Movimento ecclesiale di impegno culturale);
dal Presidente nazionale del MIEAC (Movimento di impegno educativo di Azione cattolica);
da uno dei Presidenti nazionali della FUCI (Federazione universitaria cattolica italiana).
Possono inoltre partecipare alle riunioni del Comitato direttivo, con diritto di voto, il Presidente del Consiglio scientifico ed il Direttore del Comitato esecutivo.
Al Comitato direttivo competono i seguenti compiti:
a. provvedere alla nomina dei membri del Consiglio scientifico e del suo Presidente;
b. provvedere alla nomina dei membri del Comitato esecutivo e del suo Direttore;
c. approvare annualmente il programma delle attività dell’Istituto, con le relative spese;
d. approvare, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo per l’anno solare successivo; ed entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo relativo all’anno solare precedente;
e. sovrintendere all’operato degli altri organismi dell’Istituto nonché alla concreta attuazione dell’attività programmata;
f. amministrare il patrimonio dell’Istituto e provvedere a tutte le incombenze di natura amministrativa;
g. regolamentare l’accesso del pubblico alla Biblioteca, all’Emeroteca, al Centro di documentazione ICAS e ad ogni altro materiale eventualmente pervenuto all’Istituto;
h. deliberare eventuali modifiche al presente Statuto.
Il Comitato direttivo potrà delegare alcuni dei suoi compiti e dei suoi poteri al Direttore del Comitato esecutivo mediante apposita delibera.
Art. 8 - Presidente e Vicepresidente del Comitato direttivo
Presidente del Comitato direttivo è, di diritto, il Presidente nazionale pro-tempore dell’Azione cattolica italiana.
Il Comitato direttivo, all’atto del suo insediamento, provvede alla nomina di un Vicepresidente, scegliendolo fra i suoi membri, affinché sostituisca a tutti gli effetti il Presidente nel caso di sua assenza o impedimento.
Art. 9 - Rappresentanza legale
Al Presidente del Comitato direttivo spettano i poteri di rappresentanza dell’Istituto, nei confronti dei terzi ed in giudizio, e tutti i poteri di firma e di quietanza. In caso di assenza o impedimento del Presidente, detti poteri sono esercitati dal Vicepresidente del Comitato direttivo.
Art. 10 - Durata del Comitato direttivo
La durata dell’incarico dei componenti il Comitato direttivo è triennale e comunque subordinata alla permanenza degli stessi nei rispettivi incarichi all’interno dell’Azione cattolica italiana.
Eventuali dimissioni da tali incarichi o scadenza di mandato comportano automaticamente la decadenza dal ruolo di membro del Comitato direttivo dell’Istituto.
Art. 11 - Riunioni del Comitato direttivo
Il Comitato direttivo si riunisce almeno una volta al semestre. Per la sua regolare costituzione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Comitato stesso.
Il Comitato direttivo sono convocate dal Presidente, o da chi lo sostituisce, mediante lettera raccomandata spedita almeno sette giorni prima.
Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente, o dal componente del Comitato che lo sostituisce, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno sette giorni prima della riunione.
In caso di urgenza, il Comitato può essere convocato a mezzo di fax o telegramma, da inviarsi almeno tre giorni prima della riunione.
Il Comitato direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, è necessaria la presenza di tutti i membri del Comitato direttivo e il voto favorevole della maggioranza di essi; per deliberare lo scioglimento dell’Istituto e la devoluzione del patrimonio, è necessaria la presenza di tutti i membri del Comitato direttivo e il voto favorevole di almeno tre quarti di essi.
Art. 12 - Presidente del Consiglio scientifico
Il Presidente del Consiglio scientifico, che dura in carica tre anni, indirizza e coordina i lavori del Consiglio.
Egli è responsabile dell’attuazione dell’indirizzo generale dell’Istituto e ne risponde al Comitato direttivo.
Art. 13 - Consiglio scientifico
Il Consiglio scientifico è costituito da un minimo di quindici ad un massimo di trenta membri.
I membri del Consiglio scientifico durano in carica tre anni e sono riconfermabili.
Il Direttore del Comitato esecutivo ne è membro di diritto e vi svolge le funzioni di Segretario del Consiglio stesso.
Art. 14 - Compiti del Consiglio scientifico
I compiti del Consiglio scientifico sono lo studio e la predisposizione dei programmi di attività, che sottopone all’approvazione del Comitato direttivo, con l’indicazione delle modalità di copertura finanziaria.
Collabora con il Comitato esecutivo alla attuazione dei programmi.
Art. 15 - Riunioni del Consiglio scientifico
Il Consiglio scientifico si riunisce almeno una volta a quadrimestre.
Le sue riunioni sono convocate dal Presidente e dal Segretario del Consiglio scientifico con le modalità indicate, anche per il caso di urgenza, al precedente articolo 11.
Per la sua regolare costituzione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso; le delibere sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 16 - Direttore del Comitato esecutivo
Il Direttore del Comitato esecutivo, che dura in carica tre anni, presiede il Comitato esecutivo e ha il compito di predisporre l’attuazione e curare l’esecuzione dei programmi e dei progetti di studio e ricerca, elaborati dal Consiglio scientifico ed approvati dal Comitato direttivo, in collegamento con le complessive attività dell’Azione cattolica italiana.
Art. 17 - Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo è composto dal Direttore del Comitato esecutivo, che lo presiede, e da quattro membri, nominati dal Comitato direttivo, con particolare attenzione alle esperienze dell’Azione cattolica italiana più significative in ordine alla realizzazione degli scopi istituzionali.
Il Comitato esecutivo coadiuva il Direttore nello svolgimento dei suoi compiti.
Dura in carica tre anni.
Le sue riunioni sono convocate dal Direttore del Comitato esecutivo con le stesse modalità indicate, anche per il caso di urgenza, al precedente articolo 11.
Per la sua regolare costituzione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Comitato stesso; le delibere sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 18 - Il Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti e i singoli revisori dei conti componenti il Collegio svolgono le funzioni indicate all’articolo 2403 del codice civile in relazione al Collegio sindacale.
Il Collegio è formato da tre revisori titolari e da due supplenti.
I componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono riconfermabili.
I revisori dei conti sono nominati dal Comitato direttivo, con delibera approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Comitato stesso, tra persone di comprovata professionalità, iscritte all’albo dei ragionieri, all’albo dei dottori commercialisti, all’albo degli avvocati, o nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
Il Collegio elegge nel proprio ambito il Presidente.
Il Collegio è convocato, anche per il caso di urgenza, con le modalità indicate al precedente articolo 11. Per la sua regolare costituzione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Collegio; le delibere sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 19 - Scioglimento dell’Istituto
In caso di scioglimento dell’Istituto, il patrimonio sarà devoluto per il perseguimento di finalità analoghe agli scopi istituzionali dell’Istituto, secondo le direttive e le modalità che verranno stabilite con apposita delibera dal Comitato direttivo.
Art. 20 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni dettagliate nel Libro I, Titolo II del codice civile.